LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 19-07-1994
REGIONE UMBRIA

Norme per la tutela degli animali di affezione e per la
prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 32
del 27 luglio 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 (Finalità  della legge).
 1.  La legge tutela le condizioni di vita degli animali
di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire
forme di convivenza rispettose del benessere degli
animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie,
sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie
delle specie tutelate che per quelle trasmissibili
agli altri animali ed all' uomo.
  2.  Ai fini della legge si intendono per animali di affezione
gli animali appartenenti a specie mantenute per
compagnia o diporto, compresi quelli che svolgono attività
utili all' uomo, nonchè  i cani vaganti od inselvatichiti
e le colonie di gatti liberi.

 

 

ARTICOLO 2

 (Benessere degli animali).
 1.  Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) è  vietato causare dolore o sofferenza agli animali,
fatti salvi i casi di intervento terapeutico;
  b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche o private che comportino maltrattamenti
agli animali;
  c) è  vietato abbandonare gli animali di affezione
di cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunque
titolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza
le debite cautele;
  d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario
ritrovati, catturati o comunque ospitati presso le
strutture di ricovero individuate ai sensi della presente
legge, non possono essere soppressi nè  destinati alla
sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge
14 agosto 1991, n. 281.

 

 

ARTICOLO 3

 (Responsabilità  del detentore).
 1.  Chiunque detiene un animale di affezione o accetta,
a qualunque titolo, di occuparsene è  responsabile
della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli
ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie
ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
  2.  E' vietato detenere animali che non si possono
adattare alla cattività .
  3.  E' vietato detenere animali di affezione in numero
o in condizioni tali da causare problemi di natura
igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere
degli animali stessi.

 

 

ARTICOLO 4

 (Controllo della riproduzione).
 1.  La Regione e le Unità  sanitarie locali attraverso
i servizi veterinari pubblici anche con la collaborazione
dei medici veterinari liberi professionisti che operano
nel settore e delle associazioni per la protezione
degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione
dei metodi per il controllo della riproduzione degli
animali di affezione.
  2.  Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti
mediante la limitazione delle nascite viene effettuato
per mezzo dei servizi veterinari delle Unità  sanitarie
locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società  protettrici degli animali e
di privati, secondo quanto previsto all' art. 11.
  3.  I gatti che vivono in libertà  sono sterilizzati a cura
dei servizi sanitari delle Unità  sanitarie locali o presso
altre strutture convenzionate.

 

 

ARTICOLO 5

 (Soppressione eutanasica).
 1.  La soppressione di un animale di affezione è  eseguita
esclusivamente da un medico veterinario ed in
modo da non causare sofferenze all' animale.

 

 

ARTICOLO 6

 (Anagrafe canina).
 1.  Presso ogni Unità  sanitaria locale è  istituita una
anagrafe del cane contenente l' elenco, numerato progressivamente,
di tutti i cani presenti nel territorio.
  2.  Fermo restando il disposto dell' art. 83 del DPR
8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere
entro centoventi giorni dalla nascita o comunque,
entro dieci giorni dal possesso, all' iscrizione dell' animale
all' anagrafe di cui al comma 1 contestualmente
all' apposizione del codice di riconoscimento, di cui al
l' art. 7.
  3.  Per l' iscrizione viene compilata un' apposita scheda,
predisposta dalla Giunta regionale, che verrà  utilizzata
anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.

 

 

ARTICOLO 7

 (Codice di riconoscimento).
 1.  Il codice di riconoscimento è  impresso mediante
tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e
chiaramente leggibile.  Sul piatto interno della coscia
destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del
Servizio veterinario dell' Unità  sanitaria locale presso
le strutture operative territoriali, oppure da veterinari
appositamente autorizzati dall' Unità  sanitaria locale
competente, a condizione che gli stessi dispongano
di strutture e attrezzature adeguate.
  2.  Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti
in altre regioni è  valido ai fini dell' iscrizione all' anagrafe
di cui all' art. 6.
  3.  La Giunta regionale può  riconoscere validi con
proprio atto altri tipi di tatuaggio, purchè  apposti da
Enti abilitati a livello nazionale;  l' animale tatuato deve
comunque essere iscritto all' anagrafe canina dell' Unità
sanitaria locale di competenza.
  4.  Il veterinario libero professionista provvede all'
apposizione del numero di codice indicato dalla Unità
sanitaria locale e comunica tempestivamente alla
stessa l' intervento effettuato.
  5.  Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra
devono essere condotte con metodiche tali da non
arrecare danno o sofferenza all' animale.
  6.  I disabili forniti di idonea certificazione della necessità
del cane sono esonerati dal pagamento del concorso
alle spese per l' apposizione del tatuaggio al proprio
cane effettuata dalla struttura pubblica.  Sono altresì
esonerate dal pagamento le associazioni protezionistiche
per i cani abbandonati ospitati nei canili delle
stesse e tatuati nella struttura pubblica.

 

 

ARTICOLO 8

 (Trasferimento, scomparsa o morte del cane).
 1.  Ai fini della presente legge, il possessore o detentore
del cane deve segnalare all' Unità  sanitaria locale
di competenza la scoparsa dell' animale entro tre giorni
dall' evento;  analoga segnalazione deve essere fatta
entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi
titolo o di morte dell' animale.
  2.  Nel caso di trasferimento di proprietà  del cane l' animale
deve essere iscritto all' anagrafe dell' Unità  sanitaria
locale di destinazione con il codice ad esso già
attribuito.

 

 

ARTICOLO 9

 (Controllo del randagismo).
 1.  I singoli cittadini e le associazioni di volontariato
collaborano alla individuazione ed alla segnalazione
di animali di affezione vaganti.
  2.  Le Unità  sanitarie locali provvedono alla individuazione
e cattura degli animali, anche mediante forme
di convenzionamento con soggetti idonei.
  3.  I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono
essere restituiti al proprietario.
  4.  Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso,
a carico del proprietario.
  5.  I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti
a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria,
possono essere affidati in via temporanea a privati
che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni
protezionistiche iscritte all' albo di cui all' artº
12;  se non reclamati entro il termine di sessanta giorni
dalla cattura l' assegnazione diventerà  definitiva.
  6.  Gli animali di affezione non definitivamente assegnati
e ricoverati presso le strutture di cui all' artº
10, vengono sterilizzati.
  7.  Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie
spese, d' intesa con le Unità  sanitarie locali, avere
in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà  assicurandone
la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza
nel rispetto dell' igiene pubblica.

 

 

ARTICOLO 10

 (Canili e strutture di ricovero
per gli animali di affezione).
 1.  I Comuni, singoli o associati e le Comunità  montane
provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti
e costruiscono rifugi per gli animali di affezione
anche per la custodia temporanea dopo la cattura.
  2.  I Comuni, singoli o associati e le Comunità  montane
provvedono, direttamente o mediante la stipula,
entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le
associazioni iscritte all' albo regionale di cui all' art. 12,
alla gestione delle strutture di cui al comma 1.
  3.  I Comuni, singoli o associati e le Comunità  montane,
in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare
convenzioni per l' utilizzo di quelle private esistenti.
  4.  Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere
appositi locali per primi interventi di pronto soccorso
degli animali di affezione, per l' isolamento e il controllo
di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria
di cui al comma 5 dell' art. 9.
  5.  Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti
caratteristiche generali:
a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in
particolare da centri abitati;
  b) sufficiente approvvigionamento idrico;
  c) scarichi conformi alle norme vigenti;
  d) ricoveri individuali o per più  animali, costituiti
da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile
e da un parcheggio esterno.  Le dimensioni delle
strutture sono regolate nel piano triennale di cui all' artº
11 sulla base delle esigenze.
  6.  Il controllo e l' assistenza sanitaria delle strutture
di cui al comma 1 sono assicurate dalle Unità  sanitarie
locali anche mediante forme di convenzione con
veterinari liberi professionisti.
  7.  Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere
tenuti in custodia a pagamento animali di affezione.
  8.  La Regione concorre al finanziamento delle opere
di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo
le modalità  stabilite dal piano triennale di cui all' artº
11.
  9.  Le strutture private adeguano, entro 1 anno dall'
entrata in vigore della presente legge, i propri standards
a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle
norme di cui all' art. 24 del DPR 8 febbraio 1954, nº
320.

 

 

ARTICOLO 11

 (Piano triennale degli interventi
di prevenzione del randagismo).
 1.  La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio
regionale un piano triennale degli interventi di
prevenzione del randagismo degli animali di affezione
che contenga:
a) gli interventi e le relative priorità   per il risanamento,
la costruzione e la gestione delle strutture di
cui al comma 1 dell' art. 10 nonchè  l' individuazione delle
strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti
di strutture proprie;
  b) gli interventi ed i programmi di informazione
e di educazione per favorire la diffusione e l' applicazione
dei principi contenuti nella presente legge fra
quanti sono interessati alla detenzione, all' allevamento,
all' addestramento, al commercio, al trasporto ed alla
custodia di animali di affezione;
  c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate
dai collegi dei docenti finalizzate alla formazione
della sensibilità  e della consapevolezza dei giovani
ai problemi connessi al rapporto fra l' uomo, gli
animali e l' ambiente;
  d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere
animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza
delle Unità  sanitarie locali ed alle guardie
zoofile;
  e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni
previste dalla presente legge;
  f) gli indirizzi per l' attuazione della presente legge.
  2.  Il piano triennale prevede rispettivamente per gli
interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle
disponibilità  finanziarie e per le lettere b), c), d), fino
al 25 per cento.

 

 

ARTICOLO 12

 (Albo regionale delle associazioni
per la protezione degli animali).
 1.  Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è
istituito presso la Giunta regionale l' Albo regionale delle
associazioni per la protezione degli animali, al quale
possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga
le finalità  previste agli artt. 1 e 2 della presente
legge.

 

 

ARTICOLO 13

 (Provvedimenti e sanzioni amministrative).
 1.  In caso di violazione alle norme di cui agli arttº
2 e 3, gli animali maltrattati o comunque ricadenti sotto
l' ipotesi di cui al comma 2 dell' art. 3 sono posti sotto
osservazione sanitaria dal servizio veterinario della
Unità  sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle
condizioni di benessere;  i costi relativi sono a carico
del detentore dell' animale.
  2.  Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio
cane e conseguentemente di iscriverlo all' anagrafe
di cui all' art. 6 è  punito con la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 600.000.
  3.  Il detentore di animali di affezione che ne permette
il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da
normative speciali, o li abbandoni anche nell' ambito
della propria abitazione è  punito con la sanzione amministrativa
da lire 200.000 a lire 1.200.000.
  4.  La violazione degli obblighi previsti dall' art. 8 della
presente legge è  punita con la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 600.000.
  5.  I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale
con vincolo di destinazione per gli interventi previsti
nella presente legge.
  6.  Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi
legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto
del Presidente della Giunta.

 

 

ARTICOLO 14

 (Comitato regionale per la protezione degli animali).
 1.  E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato
regionale per la protezione degli animali.
  2.  Il Comitato è  composto da:
a) uno zoologo della facoltà  di scienze matematiche
fisiche e naturali dell' Università  degli studi di
Perugia;
  b) un rappresentante della facoltà  di medicina veterinaria
dell' Università  degli studi di Perugia;
  c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta
regionale;
  d) un funzionario dell' Ufficio zootecnia della Giunta
regionale;
  e) un funzionario del servizio programmazione
faunistica della Giunta regionale;
  f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle
Unità  Sanitarie Locali;
  g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni
per la protezione degli animali iscritte all' Albo regionale
di cui all' art. 12;
  h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici
provinciali.
  3.  Il Comitato è  presieduto dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato.
  4.  Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro
sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge le designazioni di cui al comma 1 e provvede
con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane
in carica per la durata della legislatura.
  5.  I compiti di segretario del Comitato sono svolti
da un funzionario di livello non superiore all' VIII qualifica
funzionale, individuato dalla Giunta regionale.
  6.  Il Comitato svolge funzioni di consulenza della
La Giunta regionale in materia di protezione degli animali
e può  sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte
per la realizzazione di opportune iniziative.
  7.  Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale
può  esprimere pareri sugli specifici disegni di legge.

 

 

ARTICOLO 15

 (Norma finanziaria).
 1.  Per l' attuazione degli interventi previsti dal comma
1, lett. a), dell' art. 11, di cui alla presente legge, è
autorizzata, per l' anno 1994, la spesa di L. 186.000.000
da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo
7310 di nuova istituzione nel bilancio regionale
per l' esercizio 1994, denominato: << Contributi ai Comuni,
Comunità  montane e loro Consorzi per il risanamento,
costruzione e gestione delle strutture di ricovero per
gli animali di affezione e dei canili pubblici >>.

 2.  Per gli interventi previsti alle lettere b), c), d) dell'
art. 11 della presente legge è  autorizzata, per l' anno
1994, la spesa di L. 62.878.710, da iscrivere in termini
di competenza e di cassa, al cap. 2331 di nuova istituzione
denominato: << Spese per la produzione e l' attuazione
dei programmi di informazione e di educazione
per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo >>.

 3.  Al finanziamento dell' onere complessivo di Lº
248.878.710, di cui ai precedenti commi, si fa fronte con
pari disponibilità  esistente al cap. 2330 dello stato di
previsione della spesa dell' esercizio 1994.
  4.  Al bilancio dell' esercizio finanziario 1994 sono apportate
le seguenti variazioni sia nella competenza che
nella cassa:
PARTE SPESA
Cap. 2330 - in diminuzione L. 248.878.710;
  Cap. 2331 - in aumento L. 62.878.710;
  Cap. 7310 - in aumento L. 186.000.000.
  5.  Al finanziamento dell' onere relativo al funzionamento
del Comitato regionale per la protezione degli
animali di cui all' art. 14 della presente legge si farà
fronte con quota dello stanziamento dell' esistente capº
560 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 1994, bilancio pluriennale 1016081.
  6.  Per gli anni 1995 e successivi l' entità  della spesa
sarà  annualmente determinata con legge di bilancio.

 

 

ARTICOLO 16

 (Norme abrogative).
 1.  Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986,
n. 43, la legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 ed
ogni disposizione incompatibile od in contrasto con la
presente legge.

 

 

ARTICOLO 17

 (Norma di rinvio).
 1.  Per quanto non previsto dal presente articolato
si fa richiamo a quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991,
n. 281.

 

 

ARTICOLO 18

 (Norma transitoria).
 1.  Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta
regionale in applicazione della legge regionale
25 novembre 1986, n. 43, purchè  compatibili con la presente
legge.
  2.  La Giunta regionale è  autorizzata, per l' anno 1994,
nelle more dell' approvazione del piano triennale di cui
all' art. 11, a procedere, previo censimento delle strutture
esistenti e funzionanti di cui all' art. 10, all' erogazione
delle provvidenze previste nella misura stabilita
al comma 2 dell' art. 11.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione dell' Umbria.
 Data a Perugia, addì  19 luglio 1994